Art. 34.
(Trasferimento delle partecipazioni).

      1. Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili tra professionisti iscritti agli albi in cui è registrata la società per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
      2. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 39.
      3. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.